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    stasimos
  • 3 lug 2018
  • Tempo di lettura: 9 min

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In data odierna tutti i contenuti dell'enciclopedia libera Wikipedia sono stati oscurati dal seguente comunicato:


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La direttiva sul copyright menzionata, malgrado la scarsa rilevanza attribuitagli dai media, era già stata oggetto di una lettera di opposizione sottoscritta da 145 organizzazioni nei settori dei diritti umani e digitali, della libertà dei media, dell'editoria, delle biblioteche, delle istituzioni educative, degli sviluppatori di software e dei fornitori di servizi Internet, inviata il 26 aprile all' ambasciatore del COREPER ( Committee of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States to the European Union ) in occasione dell'incontro in materia fissato per il giorno seguente.

Nonostante ciò la proposta è stata approvata lo scorso 20 giugno dalla commissione giuridica del parlamento europeo. Come specificato nel comunicato stesso, un ulteriore voto da parte del Parlamento europeo sarà necessario in data 5 luglio per la sua definitiva approvazione.


Di seguito sono riportati i principali articoli della direttiva con le relative critiche espresse nella lettera sopra citata (I testi integrali sono disponibili qui: direttiva e lettera):


TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO


Articolo 3

Estrazione di testo e di dati


1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.


2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.


3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.


4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.


L'articolo 3 (text and data mining) non può essere limitato in termini di portata dei beneficiari o degli scopi se l'UE vuole essere all'avanguardia delle innovazioni come l'intelligenza artificiale. Inoltre, non può diventare una disposizione volontaria se vogliamo sfruttare il patrimonio di competenze della comunità di ricerca dell'UE attraverso le frontiere.

Articolo 4

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere


1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo: (a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; (b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.


2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.


3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.


4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1. Articolo 5 Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.


Articolo 6

Disposizioni comuni


L'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.


TITOLO III

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI


CAPO 1

Opere fuori commercio


Articolo 7

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale


1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:

(a) l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;

(b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;

(c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.


2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l’intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi. In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.


3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

(a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";

(b) la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;

(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),

anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.


4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

(a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

(b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero

(c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b). 5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).


Articolo 8

Utilizzi transfrontalieri


1. Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.


2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di quest'ultima.

3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.


Articolo 9

Dialogo fra i portatori di interessi


Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.


Gli articoli da 4 a 9 devono creare un ambiente che consenta a educatori, ricercatori, studenti e professionisti del patrimonio culturale di abbracciare l'ambiente digitale ed essere in grado di preservare, creare e condividere conoscenze e cultura europea. Deve essere chiaramente affermato che le eccezioni proposte in questi articoli non possono essere sostituite da termini contrattuali o misure di protezione tecnologica.

TITOLO IV

MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE


CAPO 1

Diritti sulle pubblicazioni


Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale


1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.


2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.


3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.


4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione. Articolo 12 Richieste di equo compenso Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.


L'articolo 11 (il diritto del editore alla stampa) contempla solo la creazione dei diritti degli editori, nonostante le numerose voci contrarie che ne evidenziano i difetti, nonostante l'opposizione di molti Stati membri e nonostante tali Stati membri propongano varie alternative tra cui una "presunzione di trasferimento".

CAPO 2

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online


Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti


1. I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi IT 30 IT forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.


2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.


3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.


L'articolo 13 (upload degli utenti) crea un regime di responsabilità per una vasta area di piattaforme online che nega la direttiva sul commercio elettronico, contro la volontà dichiarata di molti Stati membri e senza un'adeguata valutazione del suo impatto. Crea un nuovo regime di notifica e rimozione che non richiede un avviso. Impone l'uso di tecnologie di filtraggio su tutta la linea.



L'interazione di questi vari articoli non è stata nemmeno oggetto di una singola discussione. I filtri dell'articolo 13 riguarderanno i frammenti dell'articolo 11, mentre i limiti dell'articolo 3 saranno amplificati dai diritti creati attraverso l'articolo 11, ma nessuno di questi aspetti è stato neppure valutato.

COSA PUOI FARE?


ADERISCI ALLA CAMPAGNA: #SAVEYOURINTERNET

 
 
 

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